comunicato stampa
Il Consiglio federale adotta l’ordinanza sulla protezione dall’elettrosmog
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha adottato l’ORNI, l’ordinanza sulla protezione dall’elettrosmog. Egli ha essenzialmente ripreso le prescrizioni contenute nel disegno inviato in consultazione, le quali vengono già oggi ampiamente applicate. L’ordinanza entrerà in vigore il 1° febbraio 2000. Il suo obiettivo è di proteggere la popolazione dagli effetti dannosi dell’elettrosmog e di provvedere affinché, nelle zone abitate, il carico inquinante persistente sia il minimo possibile.
Le "radiazioni non ionizzanti" (RNI) – come viene chiamato l’elettrosmog nel gergo tecnico – sono prodotte ovunque passi corrente elettrica o vengano emesse onde radioelettriche e microonde. È dimostrato che l’esposizione alle radiazioni di forte intensità è dannosa per l’uomo. In proposito vi sono indizi attendibili secondo cui anche le radiazioni di debole intensità potrebbero essere nocive e disturbare il benessere in generale. Tuttavia, sono soprattutto gli effetti a lungo termine ad essere ancora insufficientemente conosciuti. La legge sulla protezione dell’ambiente, sulla quale si fonda anche la nuova ordinanza, fornisce direttive chiare su come si debba agire con simili rischi. Secondo la legge, nell’ambito della prevenzione, gli effetti che potrebbero risultare dannosi o molesti vanno limitati per tempo nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Da febbraio a maggio 1999 si è svolta una consultazione pubblica sul disegno d’ordinanza. Quale misura preventiva, il progetto prevedeva determinate distanze dagli edifici abitativi, dalle scuole, dagli ospedali, ecc. Il risultato della consultazione si è rivelato controverso. Oggetto di contestazione è risultata in primo luogo la questione di "quanta" protezione preventiva sia necessaria e di cosa significhi "sopportabile" per l’economia. Mentre i rappresentanti di questo settore hanno ritenuto eccessive o addirittura totalmente inutili le misure proposte, le organizzazioni ambientaliste e i cittadini interessati erano invece del parere che la regolamentazione non fosse sufficientemente severa. Per quanto riguarda i valori limite auspicati, essi variavano da un estremo all’altro, ossia da un fattore zero a mille.
Mantenuta la prassi attuale
Il Consiglio federale ha essenzialmente deciso di seguire la via di mezzo tracciata nel progetto inviato in consultazione. In tal modo, egli conferma a grandi tratti la prassi adottata da un anno a questa parte nella costruzione di antenne per la telefonia mobile e quella vigente da diversi anni ormai nella costruzione di linee dell’alta tensione. L’ordinanza prevede prescrizioni per le linee elettriche, gli impianti di trasformazione, le sottostazioni, le ferrovie, le installazioni elettriche domestiche nonché gli impianti di trasmissione e radar. Essa riprende i valori limite della soglia di pericolo riconosciuti a livello internazionale, contenuti anche in una nuova raccomandazione della Commissione dell’UE. Tali valori limite vanno rispettati ovunque soggiornino delle persone, anche se solo per un breve periodo di tempo. Secondo l’esperienza attuale, ciò non costituisce alcun problema in Svizzera.
Una protezione particolare per le zone abitate
La raccomandazione dell’UE lascia liberi gli Stati membri di prescrivere una protezione ulteriore ai fini della prevenzione. In Svizzera detta protezione viene espressamente stabilita dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), nell’intento di mantenere a un livello minimo gli effetti delle radiazioni negli ambiti in cui gli effetti non sono ancora stati chiariti dal profilo scientifico. L’ORNI attua tale proposito prevedendo valori limite più severi per i luoghi dove le persone sono esposte alle radiazioni per tempi prolungati. L’esperienza insegna che, con un onere ragionevole, è possibile mantenere la soglia di pericolo a un livello notevolmente inferiore rispetto al carico inquinante persistente. A tal fine, l’ordinanza prevede inoltre per ogni tipo d’impianto un "valore limite dell’impianto", fissato in corrispondenza delle possibilità tecniche e notevolmente più severo rispetto alla soglia di pericolo.
Il valore limite dell’impianto, come si può dedurre dal nome, serve a limitare le radiazioni prodotte da un impianto. Esso non dev’essere rispettato ovunque, ma soltanto negli edifici abitativi, nelle scuole, negli ospedali e in altri luoghi in cui le persone soggiornano per periodi di tempo prolungati. Per le antenne della telefonia mobile, il valore limite dell’impianto oscilla fra 4 e 6 volt al metro. Concretamente, ciò significa che, nel caso di un’antenna molto potente, la distanza dagli edifici limitrofi dev’essere di 40-50 metri. Dato che un’antenna emette radiazioni di minore intensità verso il basso, nel caso di un’antenna posata sul tetto - grazie alla schermatura effettuata da quest’ultimo verso il basso - per l’edificio sul quale l’antenna è ubicata è già sufficiente una distanza di un metro dagli spazi abitati. Da un anno, ormai, nell’autorizzazione di nuove antenne si tiene conto di tale valore limite.
Gli impianti esistenti devono essere risanati quando il valore limite dell’impianto non è rispettato. Fanno eccezione unicamente le linee elettriche esistenti nonché le linee ferroviarie, dato che in tal caso i risanamenti – in particolare il trasferimento verso un altro sito – non sarebbero possibili sul piano tecnico oppure risulterebbero eccessivamente onerosi.
Nessuna nuova zona edificabile in aree inquinate
L’ordinanza non prevede soltanto prescrizioni per gli impianti che producono elettrosmog, bensì anche per la pianificazione del territorio. In futuro, le nuove zone edificabili possono essere delimitate soltanto là dove il valore limite dell'impianto è rispettato. Per contro, il Consiglio federale lascia ai Cantoni e ai Comuni la libertà di decidere su come procedere con le zone edificabili esistenti che si trovano nelle immediate vicinanze di un impianto.
Telefoni cellulari: la Confederazione sostiene la dichiarazione dei prodotti
Non sono interessati dall’ordinanza i telefoni cellulari. Per limitare le radiazioni prodotte da tali apparecchi e da altri apparecchi elettrici sono necessarie prescrizioni tecniche internazionali, che la Svizzera non può emanare autonomamente. Uno strumento efficace per stimolare i produttori a fabbricare apparecchi che emettono poche radiazioni, e per informare i consumatori sul carico inquinante prodotto dai loro telefoni cellulari, è la dichiarazione delle radiazioni emesse. La Confederazione sostiene le organizzazioni dei consumatori nell’introduzione di una simile dichiarazione dei prodotti.
L’ORNI si fonda sullo stato attuale delle conoscenze in materia di effetti sulla salute e di possibilità tecniche per la riduzione delle radiazioni. Il Consiglio federale terrà conto delle nuove conoscenze e, all’occorrenza, provvederà ad adeguare ad esse la nuova ordinanza .
Berna, 23 dicembre 1999
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DATEC Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni |
Informazioni: Jürg Baumann, capo del servizio Radiazioni non ionizzanti, Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), tel. 031 322 69 64.
Allegati: ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), accompagnata dal rapporto esplicativo e dal rapporto sui risultati della consultazione.
Internet: l’ORNI con il suo rapporto esplicativo sono consultabili al seguente indirizzo web
Spiegazione dei concetti
L’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) prevede due tipi di valori limite: i valori limite della soglia di pericolo e i valori limite dell’impianto.
Valori limite della soglia di pericolo
I valori limite della soglia di pericolo proteggono da danni alla salute scientificamente dimostrati. Essi tengono conto delle radiazioni complessive presenti in un determinato luogo.
I valori limite della soglia di pericolo sono concordati a livello internazionale e in Svizzera possono essere rispettati senza problemi.
Valori limite dell’impianto
Il principio di prevenzione quale è stabilito nella legge sulla protezione dell’ambiente chiede che il carico inquinante venga mantenuto a un livello minimo. I valori limite dell’impianto sono nettamente inferiori a quelli della soglia di pericolo. Essi si applicano alle radiazioni prodotte da un singolo impianto e devono essere rispettati ovunque soggiornino delle persone per un periodo di tempo prolungato (appartamenti, scuole, ospedali). Il valore limite dell’impianto viene stabilito secondo le relative possibilità tecniche.