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Il sistema Ecolabel, istituito con Regolamento (CEE) 880/92, è uno strumento di politica ambientale ed industriale a carattere volontario volto ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti "puliti". L'etichetta ecologica europea attesta, infatti, che il prodotto su cui è apposta ha un ridotto impatto ambientale nell'intero suo ciclo di vita, offrendo ai consumatori - sempre più consapevoli dell'importanza della preservazione del patrimonio naturale e disponibili a svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia dell'ambiente - un'informazione immediata sulla sua conformità a rigorosi requisiti stabilit a livello comunitario. In un mercato complesso, in cui il consumatore si trova in una situazione di difficoltà nel valutare obiettivamente le caratteristiche del prodotto, l'Ecolabel rappresenta una fonte di informazione attendibile valida in tutta Europa, e può rappresentare un importante fattore di sviluppo e confronto concorrenziale. L'uso dell'etichetta Ecolabel viene concesso, in Italia, dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sezione Ecolabel Italia. Può presentare domanda chi produce o commercializza per la prima volta in Italia un prodotto rientrante in un gruppo per il quale sono stati stabiliti i criteri ecologici dalla Commissione europea con apposita decisione. In ogni caso non può essere concesso l'uso dell'etichetta a prodotti alimentari, farmaceutici, bevande, sostanze e preparati pericolosi, o fabbricati con processi che possono nuocere all'uomo o all'ambiente. °La concessione dell'etichetta passa attraverso la valutazione delle proprietà ecologiche generali del prodotto e la verifica della rispondenza ai criteri previsti, la delibera dell'Organismo Competente, che viene notificata alla Commissione europea, e la stipula di un contratto sulle condizioni d'uso. (v. informazioni per l'utente) L'etichetta è assegnata per un periodo di produzione determinato che non può comunque superare il periodo di validità dei criteri (tre anni), salvo proroga dei criteri stessi. Le informazioni assunte nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione dell'etichetta sono riservate. Una volta presa la decisione di assegnazione non sono più considerate riservate le informazioni riguardanti il nome del prodotto, il fabbricante o l'importatore e le ragioni che hanno motivato la decisione. Gli oneri per il richiedente consistono nei costi per le analisi, che debbono essere eseguite presso laboratori abilitati, Ð nel pagamento del diritto di istruttoria e, una volta concessa l'etichetta, dei diritti d'uso e dei costi per le verifiche. L'Organismo Competente può proporre alla Commissione europea nuovi gruppi di prodotti.
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Donatella Mastrangelo